esperienze in Italia

Codice Penale sui delitti ambientali – Legge n. 68 del 22 maggio 2015

È rimbalzata su media e giornali la notizia che la Francia ha raggiunto il “club” dei paesi condannati per non aver agito per fermare il cambiamento climatico. La lista si allunga: Olanda, Pakistan, Colombia, Irlanda … La Francia è ritenuta responsabile di “pregiudizio ecologico” per inazione climatica dal tribunale amministrativo di Parigi. Il processo era iniziato nel 2018 su denuncia di quattro ONG sostenute da una petizione che aveva raccolto 2,3 milioni di firme. Il riconoscimento di questa responsabilità apre la strada a future ingiunzioni del tribunale per obbligare lo Stato ad agire per il clima.

Ci siamo posti la domanda se anche l’Italia potrebbe essere sanzionata ed abbiamo cercato cosa esiste nella legislazione italiana. Nel Codice Penale la legge n. 68 del 22 maggio 2015 – entrata in vigore il 29/05/2015 – prevede Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. Si occupa di Inquinamento, Disastro ambientale, Traffico materiale radioattivo, Omessa bonifica, Impedimento del controllo e vi aggiunge le aggravanti mafiose.

Come cittadini possiamo sentirci rassicurati e considerarci protetti? Abbiamo la legge, ma chi la sta applicando? In che modo? Vengono attuate procedure con riferimento alle quotidiane notizie dei disastri ambientali o di inquinamento? Se lo Stato non le applica e non fa rispettare la legge, diventa co-responsabile? Ancora, se lo Stato non agisce concretamente per tutelare l’ambiente è perseguibile?

Riportiamo qui il testo del primo articolo della legge:

Art. 1

 1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

 «Titolo VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente.

  Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). – E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

   1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

   2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

  Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Quindi chi inquina o distrugge, paga o va in prigione. Però un parametro salta immediatamente agli occhi: i tempi della giustizia in Italia sono incompatibili con quelli della natura. Significa che le azioni di denuncia sono molto spesso irrilevanti rispetto ai danni. Allora insieme a “chi inquina o degrada paga”va messo in conto “chi danneggia ripara”. Carcere e multe, anche se di 100.000 euro, da soli sono inefficaci a frenare chi fa scelte dannose per la natura, di cui – non dimentichiamolo! – gli esseri umani fanno parte. Invece, se un’industria, una fabbrica, una fattoria dovrà risanare un territorio per i danni creati e indennizzare gli abitanti, ci penserà molto bene prima di agire contro i limiti della natura. Pensiamo per esempio all’inquinamento da PFAS nelle falde acquifere e nei rubinetti delle case in Veneto, ai siti inquinati della Terra dei Fuochi in Campania, per non menzionare la “solita” ILVA di Taranto.

Invitiamo i lettori a segnalarci casi di denunce arrivate alla fase finale della procedura giudiziaria e delle eventuali sanzioni inflitte.

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