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GNE – Commissione Europea: Non arrecare un danno significativo

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF – Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP – Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia. Quindi ai sensi di questo regolamento, la valutazione degli elementi per la ripresa e la resilienza deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio «non arrecare un danno significativo» («do no significant harm»).

Cosa costituisce ‘un danno significativo’ per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia? Ecco la spiegazione:

“Si definisce il «danno significativo» come segue:

1.   si  considera  che  un’attività  arreca  un  danno  significativo  alla  mitigazione  dei  cambiamenti  climatici  se  conduce  a significative emissioni di gas a effetto serra;

2.   si  considera  che  un’attività  arreca  un  danno  significativo  all’adattamento  ai  cambiamenti  climatici  se  conduce  a  un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

3.   si  considera  che  un’attività  arreca  un  danno  significativo  all’uso  sostenibile  e  alla  protezione  delle  acque  e  delle  risorse marine  al  buono  stato  o  al  buon potenziale  ecologico  di  corpi  idrici,  comprese  le  acque  di  superficie  e  sotterranee,  o  al buono stato ecologico delle acque marine;

4.   si considera  che un’attività  arreca un danno significativo all’economia circolare,  compresi  la prevenzione e  il riciclaggio dei  rifiuti,  se  conduce  a  inefficienze  significative  nell’uso  dei  materiali  o  nell’uso  diretto  o  indiretto  di  risorse  naturali,  o se  comporta  un aumento significativo  della  produzione, dell’incenerimento o  dello  smaltimento dei  rifiuti  oppure  se  lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

5.   si  considera  che  un’attività  arreca  un  danno  significativo  alla  prevenzione  e  alla  riduzione  dell’inquinamento  se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

6.   si  considera  che  un’attività  arreca  un  danno  significativo  alla  protezione  e  al  ripristino  della  biodiversità  e  degli ecosistemi  se  nuoce  in  misura  significativa  alla  buona  condizione  e  alla  resilienza  degli  ecosistemi  o  nuoce  allo  stato  di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.”

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